Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Lavori Pubblici
Azioni preordinate alla realizzazione delle opere pubbliche (programmazione, progettazione, procedure di gara di competenza del Comune, direzione lavori, esecuzione e collaudo);
Attività di ricerca, gestione e rendicontazione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di OO.PP.;
Rapporti con le Autority in materia di OO.PP. che verranno espletati con il supporto dell’Ufficio Amministrativo Opere Pubbliche e Manutenzioni.
L'Ufficio si coordina con i R.U.P. che, ai sensi dell'art. 31, comma l del D. Lgs n. 50/2016, sono nominati dal dirigente con atto formale per ogni singolo intervento o procedura.
L’Ufficio agisce interfacciandosi su tutti i procedimenti con il servizio amministrativo.