Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Richiesta Contributo Economico

Responsabile di procedimento: Calafiore Sandra
Responsabile di provvedimento: Loreto Antonio

Uffici responsabili

Servizi Sociali

Descrizione

L'assistenza economica consiste nella possibilità di fruire di contributi economici straordinari o continuativi limitati nel tempo, con lo scopo di rimuovere lo stato di disagio e di emarginazione di cittadini e famiglie.

Occorre presentare domanda su apposito modello reperibile sul sito e presso lo sportello  famiglia dell'Ufficio Servizi Sociali.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

-Fotocopia documento di riconoscimento;

-certificazione Isee:

- certificato di disoccupazione o iscrizione presso Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo;

- documentazione sanitaria;

- ricevuta di pagamento del canone di locazione, libretto di pensione;

- busta paga

 e quanto altro necessario a documentare lo stato di disagio riferito a tutti i membri del nucleo familiare.

Successivamente l'Assistente sociale effettuerà un colloquio informativo, fissando eventualmente una visita domiciliare e se necessario  può avvalersi del supporto di altri uffici territoriali. Al termine dell'istruttoria stilerà una relazione tecnica che conterrà anche la definizione della tipologia e dell'ammontare del contributo economico.

Chi contattare

Personale da contattare: Alonzi Paola, Lupo Lidia, Paniccia Rossana

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
30 gg

Costi per l'utenza

Totalmente Gratuito

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 12/11/2007.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: info
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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Recapiti e contatti
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Centralino +39.0775.2651
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