
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
COSAP
Uffici responsabili
Tributi EntrateDescrizione
Premessa.
Il servizio è gestito in concessione dalla Società Ica Srl, con sede in Via Tagliamento 18, telefono 0775/290574, fax 0775/202085, dove è possibile rivolgersi ai fini degli adempimenti tributari.
A tal fine, si comunica che il n. di c/c da utilizzare per eseguire i versamenti è il seguente: 1040050955 intestato a Comune di Frosinone – Servizio Tesoreria Cosap, per bonifici il codice IBAN è il seguente IT16I0760114800001040050955 .
E' necessario, invece, rivolgersi al Comune di Frosinone, Settore Entrate, Ufficio Cosap per ottenere le autorizzazioni. Allo scopo sul sito istituzionale del Comune è possibile prendere visione del relativo regolamento, utile per verificare la possibilità di usufruire di agevolazioni o riduzioni tariffarie, esenzioni, ovvero per adempiere correttamente agli obblighi tributari..
Natura del tributo.
Presupposto dell’imposizione ai fini della tassa d’occupazione è la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all’uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli
soggetti e nell’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono tenuti al pagamento del tributo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in particolare, tutti coloro che effettuano, anche se privi di autorizzazione, occupazioni di qualsiasi natura, in modo permanente o temporaneo:
- nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, in ogni caso, sui beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del Comune;
- negli spazi soprastanti, esclusi balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile, o sottostanti il suolo pubblico, comprese le aree destinate a mercati attrezzati;
- in aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, realizzata per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale, per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario che pone volontariamente l’area a disposizione della collettività.
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