
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Invio raccomandata con ricevuta di ritorno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il Comune di Frosinone è competente ad assegnare in locazione le unità immobiliari ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), soggette alla disciplina della Legge regionale n. 12 del 6 agosto 1999. I cittadini che ottengono l’assegnazione di un alloggio di e.r.p. hanno diritto di abitarvi, pagando un canone locativo commisurato al reddito familiare percepito.
Per ottenere l’assegnazione occorre partecipare a un Bando generale indetto dal Comune, che ha validità fino alla pubblicazione del successivo. Il Bando non reca termini di scadenza per la presentazione delle domande. L’inserimento o l’aggiornamento della posizione in graduatoria è effettuato entro il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno corrente.
Possono partecipare al Bando di concorso per gli alloggi e.r.p. i cittadini italiani o i cittadini di Stati aderenti all’Unione Europea, nonché gli stranieri extracomunitari in possesso di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti, che svolgano una regolare attività di lavoro dipendente o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento.
Requisito essenziale è che il richiedente sia residente o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Frosinone.
La domanda di assegnazione di alloggio e.r.p. va redatta su apposito modello reperibile presso l’Ufficio Sportello per la Famiglia o sul sito istituzionale e deve essere spedita all’Amministrazione comunale, Ufficio Casa, P.zza VI Dicembre – 03100 Frosinone, esclusivamente a mezzo raccomandata a/r. Il timbro apposto dall’ Ufficio Postale attesta la data di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l’anzianità della stessa.
Il modulo di domanda va inviato allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità, i documenti relativi al possesso delle condizioni di priorità dichiarati nella domanda.
Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può presentare ulteriore domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove condizioni createsi. Il canone di locazione degli alloggi e.r.p., è determinato a carico del beneficiario, ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n.12.
Invio raccomandata con ricevuta di ritorno