Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Regolamento definizione agevolata
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/6/2019 è stato modificato il Regolamento che disciplina la definizione agevolata dei carichi non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (entrate a titolo di Tarsu, Ici, Imu, Imposta di pubblicità ,Canone occupazione suolo pubblico e violazioni Codice della strada) .
Il beneficio introdotto riguarda tutte le ingiunzioni notificate negli anni compresi fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
Le disposizioni si limitano all’esclusione delle sanzioni . Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione dei soli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981.