

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Denuncia e Querela sono atti scritti con cui si informa l’Autorità Giudiziaria, in questo caso tramite la Polizia Municipale, di un reato o di elementi di esso affinché si posano individuare e perseguire i responsabili. La Querela riguarda i reati non perseguibili d’ufficio e consiste nella dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante ) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. E’ necessario che la querela contenga la descrizione dl fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Tramite la Denuncia chiunque sia a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria sul fatto di cui ha notizia. Il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia tuttavia diventa obbligatorio quando:
1) si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi, attentati);
2) ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
3) si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
4) si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo;
5) si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo ;
6) rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.