Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio contrassegno diversamente abili

Responsabile di procedimento: Leo Alfredo
Responsabile di provvedimento: Tofani Giancarlo

Descrizione

 

fronte del contrassegno invalidi con simbolo disabile e simbolo europa con scritta comune di fiano romano NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI

Dal 15 di Settembre 2012  è entrato in vigore il nuovo  "Contrassegno di parcheggio per disabili"  adeguato alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998.
Contemporaneamente è stato  modificato il nostro Codice della Strada per quanto riguarda le norme che regolano la circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati all'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta o nulla.

Il testo del relativo Decreto Presidenziale (il D.P.R.  n. 151 del 30 luglio 2012) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2012. 
La novità principale riguarda proprio il nuovo contrassegno unificato su fondo azzurro da esporre “Esclusivamente in Originale” sulla parte anteriore del veicolo. 
In questo modo, gli automobilisti italiani che ne hanno diritto eviteranno il rischio (reale, compreso quello di eventuali contravvenzioni) di non vedersi riconoscere in altri Paesi la validità del documento finora rilasciato in Italia secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 04/06/1998

Il contrassegno  è, come prima, personale e non cedibile, non vincolato a un singolo veicolo e ha validità di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato in conseguenza di un'invalidità temporanea del richiedente. 
Quando esposto, il contrassegno  rende visibili solo gli estremi dell'autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall'esterno dell'auto se non dietro esibizione in caso di controlli.

La sostituzione del vecchio contrassegno con il nuovo modello dovrà avvenire entro tre anni  dalla data di entrata in vigore del D.P.R 30.07.2012 n.151
Le amministrazioni locali dovranno comunque garantire, in questo intervallo, il rinnovo dei contrassegni già rilasciati (che però mantengono la loro validità) in base alla nuova versione.

Con le modifiche introdotte  è prevista la sosta gratuita per i disabili anche negli stalli a pagamento se quelli riservati risultano già occupati o comunque non disponibili


CONTRASSEGNO INVALIDI

Il contrassegno per disabili agevola  la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti. Il contrassegno consente ai disabili:

  • circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
  • circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
  • circolare nelle zone a traffico limitato (ztl), sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
  • circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
  • sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree  di parcheggio "personalizzate";
  • sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
  • di sostare nei parcheggi a pagamento qualora gli stalli per la sosta delle persone invalide risultino già occupati o indisponibili gli stalli a  loro riservati.

IL CONTRASSEGNO NON CONSENTE LA DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA PREVISTI NEGLI ARTICOLI 157, 158 E DI ALTRE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN CUI SIA PREVISTA LA RIMOZIONE O IL BLOCCO DEI VEICOLI E IN CASI IN CUI IL VEICOLO RECHI GRAVE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE, AD ESEMPIO:

  • sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
  • sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
  • sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri);
  • sosta in corrispondenza di dosso o curva;
  • sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
  • sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • sosta allo sbocco dei passi carrabili;
  • sosta sul marciapiede;
  • sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

Il contrassegno fondo azzurro è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

SOGGETTO CHE PUO’ RICHIEDERLO

Per richiedere il contrassegno è necessario avere i seguenti requisiti:

L’interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di Residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare obbligatoriamente (sia per l’autorizzazione validità 5 anni che per quella a tempo determinato)  la:

  1. Domanda nella quale deve  dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta.
  2. Certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medina Legale della A.S.L. di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persone per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha  capacità di deambulazione impedita o ridotta.
  3. N. 2 (Due) Fotografie formato tessera a colori.

Si specifica che i documenti/fotografie sopra indicati devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi.


OBBLIGO DELLA FIRMA

Come previsto dal richiamato DPR il contrassegno per gli invalidi deve essere obbligatoriamente firmato dall’avente diritto. In relazione a ciò per il ritiro del contrassegno l’interessato deve presentarsi personalmente presso il Comando di Polizia Locale ove dopo averlo sottoscritto può ritirare il tesserino.


L’AUTORIZZAZIONE PUÒ AVERE VALIDITÀ MASSIMA DI 5 (CINQUE ) ANNI


L’AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RINNOVATA NEL SEGUENTE MODO:
 
Autorizzazione con Validità di anni 5:

Il rinnovo avviene con la presentazione della Domanda nella quale deve  dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta allegando:

  1. Certificato medico del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
  2. N. 2 (Due) Fotografie formato tessera a colori.


Autorizzazione temporanea.

Il rinnovo avviene con la presentazione della Domanda nella quale deve  dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta allegando:

  1. Certificazione Medica rilasciata dall’Ufficio medico-legale dell’A.S.L. di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
  2. N. 2 (Due) Fotografie formato tessera a colori.


COME RICHIEDERLO

Per richiedere il contrassegno è necessario fare richiesta al SINDACO e consegnare la domanda con tutti gli allegati al Protocollo di questo Comune utilizzando il modulo prestabilito allegando obbligatoriamente i documenti/fotografie indicati nella richiesta, al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi. La richiesta può essere fatta direttamente dall'interessato o da persona delegata. Il rilascio del contrassegno e la relativa istruttoria è curata dal COMANDO di POLIZIA LOCALE.

RITIRO CONTRASSEGNO

Il ritiro del contrassegno deve avvenire esclusivamente a cura dell'intestatario dello stesso che dovrà apporre la propria firma sul documento rilasciato in presenza di un pubblico ufficiale. Qualora, per gravi motivi di salute, risulti difficile, da parte del richiedente, raggiungere gli uffici di Polizia Locale, la procedura di consegna verrà eseguita al domicilio dello stesso, previo appuntamento.

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Bonanno Cristina, Ginesti Ersilia

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
10 gg

Costi per l'utenza

La tariffa da corrispondere per il ritiro del contrassegno è pari a € 2,50 (due,cinquanta)

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Il dipendente a tempo indeterminato che presta la propria attività lavorativa presso l’amministrazione comunale ....

Legge ???????

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 360 giorni
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