
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Totalmente Gratuito
Riferimenti normativi
Regolamento anagrafico DPR 223/1989
DL 5/2012 convertito in L. 35/2012
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
l modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica secondo le modalità sopra specificate.
ITER PROCEDURALE
La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia, indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.
Il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e accompagnato da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l’Ufficiale d’Anagrafe comunicherà all’interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti ed egli, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
NOTIZIE UTILI
Dal 1° marzo 1997 l'aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il cambiamento di abitazione, ha luogo direttamente d'ufficio a cura della Pubblica Amministrazione che rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo.
Entro 180 giorni dalla dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe, il cittadino riceverà alla propria residenza un tagliando adesivo che sostituirà la ricevuta provvisoria e che dovrà essere apposto sulla carta di circolazione del veicolo da aggiornare.
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