Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio atti sinistri stradali

Responsabile di procedimento: Leo Alfredo
Responsabile di provvedimento: Tofani Giancarlo

Descrizione

Obblighi e norme comportamentali in caso di incidente stradale:

L’incidente stradale è per antonomasia il momento maggiormente negativo della circolazione a cui quasi nessuno di noi è preparato e che tutti vorremmo sicuramente evitare. In caso di incidente stradale bisogna mantenere assolutamente la calma, il Codice della Strada (art. 189), e le normali regole della civile convivenza, impongono agli utenti della strada un comportamento speciale con obblighi specifici, in particolare la persona coinvolta nel sinistro con solo danni a cose ha l’obbligo:

  • di fermarsi;
  • di evitare intralcio alla circolazione rimuovendo, ove possibile, i mezzi coinvolti dalla sede stradale;
  • di segnalare a distanza, qualora non sia possibile rimuovere i mezzi, i veicoli fermi, collocando il segnale mobile di pericolo ("triangolo") o con gesti manuali e luminosi, per esempio utilizzando di notte una torcia, ma facendo ben attenzione a non puntarla negli occhi degli automobilisti;
  • di contribuire alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
  • di effettuare lo scambio delle generalità e dei dati del veicolo con la controparte e di formalizzare successivamente presso la propria compagnia di assicurazione una denuncia dell’accaduto;
  • prima di rimuovere i mezzi, atteso ormai il diffondersi di apparecchiature elettroniche in grado di scattare foto (fotocamere, smartphone, ipad, iphone, ecc.) sarebbe conveniente realizzare una breve documentazione fotografica della scena del sinistro;
  • nel caso di intervenuto esplicito accordo tra le parti è opportuno compilare il loco lo stampato C.I.D. (Convenzione Indennizzo Diretto), fornito dalle compagnie assicurative;
  • in presenza di danni ingenti e in caso di disaccordo tra le parti, bisogna informare dell’avvenuto sinistro le Forze di Polizia ed attendere sul posto l’intervento delle stesse per i necessari rilievi;
  • negli incidenti con feriti la persona coinvolta ha l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso agli infortunati. Se non si hanno specifiche conoscenze mediche bisogna astenersi da compiere atti sulla persona ferita, atti che potrebbero portare più nocumento all’interessato di quanto non ne abbia causato il sinistro stesso, in questo caso (assenza di specifiche conoscenze mediche) per prestare il soccorso richiesto, basta fermarsi e allertare le strutture mediche preposte, spiegando in modo chiaro il luogo dove è avvenuto l'incidente, quante persone sono ferite e, per quanto possibile, illustrando le loro condizioni fisiche (es. tramite il “118-112-113-115-0775/265265”) o nell’impossibilità è sufficiente allertare altre persone della necessità impellente di soccorso medico. Comunque negli incidenti con feriti non bisogna mai darsi alla fuga ma mettersi subito a disposizione delle Forze di Polizia che sopraggiungeranno sul luogo dell’incidente. Il mancato soccorso è punito dal Codice Penale (oltre che dalla propria coscienza). Recenti modifiche apportate al Codice della Strada impongono l’obbligo, per i conducenti coinvolti, di assicurare un tempestivo intervento per il soccorso anche ad eventuali animali rimasti feriti nel sinistro;
  • inoltre negli incidenti con feriti è buona norma  non rimuovere i veicoli coinvolti e segnalarli a distanza come sopra indicato, a meno che questi non intralcino l’intervento dei soccorritori e delle Forze di Polizia;
  • si rammenta che è obbligatorio nelle ore serali o di scarsa visibilità (e consigliato anche di giorno) indossare i prescritti giubbini rifrangenti, al fine di poter essere facilmente visibili sulla scena del sinistro;
  • infine è vivamente sconsigliato ai soliti “curiosi” fermarsi o intervenire sulla scena del sinistro, arrecheranno solo danni ai soccorritori, alle Forze di Polizia e agli altri utenti della strada non coinvolti nell’incidente;
  • le persone che invece hanno assistito allo svolgersi della dinamica del sinistro, o che possono fornire elementi utili alla ricostruzione del sinistro, dovrebbero necessariamente riferire alle Forze di Polizia intervenute per i rilievi. In caso di sinistri con feriti tale comportamento è obbligatorio.

Sinistri non rilevati per intervenuto accordo tra le parti

Dopo l’intervento in loco delle Forze di Polizia e prima dell’inizio dei rilievi, nel caso di assenza di feriti, di veicoli coinvolti già rimossi e di intervenuto esplicito accordo tra i conducenti, gli Operatori intervenuti si limiteranno ad agevolare lo scambio dei dati tra le parti coinvolte ed a compilare un modello d’ufficio prestampato, che dovrà essere sottofirmato dalle parti stesse e che verrà conservato agli atti dell’Ufficio Infortunistica. Nulla potrà essere successivamente richiesto al citato ufficio per l’intervento degli Operatori, se non la sola copia del citato modello prestampato in atti, a seguire i coinvolti potranno compilare lo stampato C.I.D. (Convenzione Indennizzo Diretto), fornito dalle compagnie assicurative;

Il rilievo dell’incidente stradale

  • Le Forze di Polizia intervenute sulla scena del sinistro (a meno di sopraggiunto esplicito accordo tra le parti come sopra descritto), dopo aver prestato i necessari soccorsi ad eventuali infortunati, provvedono, per quanto di competenza, al rilievo del sinistro stesso;
  • le parti coinvolte ed i testi presenti non debbono in alcun modo intralciare il lavoro degli Agenti rilevatori, agevolandoli nell’opera e mettendosi a loro disposizione, seguendo le istruzioni impartite dagli stessi rilevatori;
  • in generale le parti debbono porsi fuori dalla carreggiata, in posizione di sicurezza, fuori dalla scena del sinistro e, a richiesta, fornire i documenti necessari (Patente, Carta di Circolazione, Assicurazione, ecc.), prelevandoli dal veicolo incidentato nel momento indicato loro dagli Agenti rilevatori, stando attenti a non cancellare (e non farlo fare ad altri) le eventuali tracce dell'incidente e senza alterare la scena del sinistro, in modo da poterne ricostruire successivamente la dinamica;
  • nel rilascio di spontanee dichiarazioni agli Agenti rilevatori, in merito allo svolgersi della dinamica del sinistro, da parte delle persone coinvolte, si fa appello alla sincerità e veridicità dei singoli, al fine di una più corretta ricostruzione della dinamica stessa, nell’interesse di tutte le parti coinvolte;
  • i protagonisti debbono evitare di chiedere insistentemente agli Agenti rilevatori giudizi in merito alla dinamica del sinistro, atteso che la professionalità degli Operanti impone che gli stessi non forniscano alle parti interessate giudizi di sorta riguardanti la ricostruzione dell’avvenuto sinistro, ricostruzione che necessariamente deve avvenire in tempi successivi presso l’Ufficio Infortunistica preposto, dopo una serena valutazione di tutti gli elementi raccolti sulla scena dell’incidente;
  • dopo la conclusione dei rilievi, in presenza di veicoli gravemente incidentati e non marcianti, se non fermati o sequestrati dagli Agenti rilevatori per motivi di legge, gli stessi debbono essere rimossi a cura delle parti interessate, o da loro delegati, nel più breve tempo possibile. In caso di ingiustificato ritardo e al fine di ripristinare la circolazione stradale, gli Operanti provvedono d’ufficio alla rimozione addebitando le spese alle parti.

 

Ricostruzione della dinamica del sinistro e stesura della relativa Relazione di Incidente Stradale

Dopo la fase del rilievo su strada segue presso l’Ufficio Infortunistica la ricostruzione della dinamica del sinistro, che necessariamente ha bisogno di tempi tecnici, stante la complessità delle operazioni da svolgere.

 

Ritiro della Relazione di Incidente Stradale o assunzione di informazioni sui sinistri rilevati

Il ritiro da parte degli aventi titolo degli atti relativi ai sinistri stradali, previa richiesta scritta, può avvenire presso l’Ufficio Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando di Polizia Locale, sito in Frosinone Piazza VI Dicembre, dal Lunedì al Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30; gli stessi atti potranno essere inviati ai richiedenti aventi titolo anche tramite servizio postale o tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità sotto riportate.

Titolati al diritto di accesso agli atti

Gli atti relativi ai sinistri stradali rilevati come da legge sono accessibili da:

  • Tutte le persone coinvolte direttamente nel sinistro stesso (conducente, trasportato, pedone, ecc.);
  • Chi ha interessi diretti nel sinistro (proprietario, compagnia di assicurazione, ecc.);
  • Persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.);
  • Persone delegate dai soggetti di cui ai precedenti punti.

Modalità di accesso agli atti presso l’ufficio:

  • presentazione dell’istanza presso il suddetto Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando di Polizia Locale, attraverso la compilazione di apposito modulo;
  • qualora la richiesta (o il ritiro) sia effettuata da persone delegate, quest'ultimi, muniti di proprio documento di riconoscimento, debbono presentare idonea delega in carta semplice, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegante;
  • gli incaricati delle compagnie di assicurazione titolate all’accesso agli atti, debbono necessariamente presentare idonea delega da parte dell’assicurazione interessata, delega che può essere per singolo incidente o per anno solare;
  • il pagamento dei relativi diritti, da effettuarsi esclusivamente a mezzo contante, avverrà presso il suddetto Ufficio Nucleo Relazioni con il Pubblico, con rilascio contestualmente di apposita ricevuta;
  • per i sinistri con feriti in prognosi riservata, ovvero con esito mortale, occorre presentarsi, muniti del prescritto nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, ottenibile presso la Procura della Repubblica di Frosinone;

N.B.: al fine di agevolare la procedura di accesso agli atti, la richiesta può essere inviata anche a mezzo fax al numero 0775265343, corredata della documentazione attestante la titolarità del diritto di accesso. Tale modalità di richiesta, in ogni caso, non può costituire prova di presentazione dell'istanza. 

Modalità di accesso agli atti tramite servizio postale o tramite posta elettronica certificata (PEC) istituzionale (pec@pec.comune.frosinone.it​):

Al fine del rilascio di copia di atti relativi ai sinistri stradali necessita contattare preventivamente l’Ufficio Infortunistica Stradale al numero 0775265355, al fine di conoscere quando i citati atti saranno disponibili, il numero del sinistro e l’importo da versare. Successivamente occorre inviare, allo stesso ufficio, la seguente documentazione:

  • modello di richiesta atti sinistro, scaricabile dall'apposito link nel sito del Comune di Frosinone area Polizia Locale
  • copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente avente titolo (in caso di accesso diretto);
  • delega in carta semplice a favore del delegato (in caso di accesso indiretto);
  • copia di un documento di riconoscimento valido del delegante o atto di incarico da parte di compagnia assicurativa per singolo incidente o per anno solare (in caso di accesso indiretto);
  • copia di un documento di riconoscimento valido del delegato (in caso di accesso indiretto);
  • attestazione dell’avvenuto versamento pari all’importo indicato dall’Ufficio Infortunistica Stradale;
  • Il su indicato importo dovrà essere versato al Comune di Frosinone, a nome del richiedente o delegante, su CCP n° 13034038, oppure presso la Banca Popolare di Ancona, filiale 781, codice IBAN IT92B0530814800000000010746. La causale in entrambi i casi é la seguente: “Versamento per rilascio copia atti sinistro stradale N° --- del -------”.
  • per i sinistri con feriti in prognosi riservata, ovvero con esito mortale, occorre inoltre munirsi del prescritto nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, ottenibile presso la Procura della Repubblica di Frosinone;

N.B.: si evidenzia che, per l'accesso agli atti effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC), non è dovuto il pagamento dei diritti relativamente all'inoltro della relazione e del fascicolo fotografico allegato. 

Per l'invio degli atti del sinistro stradale:

  • tramite servizio postale allegare busta, capiente per circa 5 fogli A4, preaffrancata e con indirizzo del destinatario.
  • tramite PEC:  verrà inviato file formato PDF all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella richiesta.

l’Ufficio Infortunistica Stradale non risponde delle inesattezze e dei dati incompleti riportati nelle richieste.

I tempi del rilascio degli atti richiesti sono quelli previsti dalla legge 241/90, ovvero entro 30 giorni dall’istanza. Tale termine può essere sensibilmente inferiore qualora l’istanza riguardi sinistri occorsi da almeno 60 giorni. Sarà cura del richiedente accertarsi telefonicamente al n° 0775/265431, presso l’Ufficio Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando di Polizia Locale, dopo il 20° giorno, se quanto richiesto è pronto e quindi può essere ritirato.

A cura dell’Addetto all’Ufficio Infortunistica Stradale - Isp. Sup. Pietro Giannitti

 

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg

Costi per l'utenza

Diritti per il rilascio di copia degli atti di rilevamento dei sinistri stradali, come da delibera di Giunta Comunale n° 144 del 13.04.2006.

- €. 18,00 Copia relazione incidente stradale informatizzata;

- €.   2,00 Foto in bianco e nero su foglio A4;

- €.   4,00 Foto a colori su foglio A4;

- €. 120,00 Planimetria in scala dell'incidente.

N.B.: si evidenzia che, per l'accesso agli atti effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC), non è dovuto il pagamento dei diritti relativamente all'inoltro della relazione e del fascicolo fotografico allegato. 

 

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 360
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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Recapiti e contatti
Piazza VI Dicembre - Palazzo Comunale - 03100 Frosinone (FR)
PEC pec@pec.comune.frosinone.it
Centralino +39.0775.2651
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