Chiunque risieda in modo stabile sul territorio del Comune di Frosinone è tenuto a comunicare all'Ufficiale d'Anagrafe i cambiamenti di indirizzo all'interno del Comune.
La dichiarazione deve essere personalmente resa entro 20 giorni dall'avvenuta variazione.
Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica secondo le modalità sopra specificate.
ITER PROCEDURALE
La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.
Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata.
Qualora le dichiarazioni non siano sottoscritte in presenza dell'addetto al ritiro della pratica, dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l’Ufficiale d’Anagrafe comunicherà all’interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti ed egli, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente