
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
€ 5.42
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il documento ha validità dieci anni e può essere rilasciato valido per l'espatrio o non valido per l'espatrio (in quest'ultimo caso appare sul documento un'apposita dicitura).
Come previsto dal Decreto legge 5/2012, la nuova carta emessa avrà validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Non viene rinnovato in caso di variazione della professione o della residenza o di dati concernenti lo stato civile. Se il documento è in scadenza si può richiedere il rinnovo 180 giorni prima della data di scadenza stessa, con le stesse modalità previste per il rilascio.
Qualora si richieda un documento valido per l'espatrio occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di domanda.
PAESI IN CUI E' POSSIBILE ESPATRIARE CON LA CARTA D'IDENTITA': Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.mae.it, selezionando il paese di proprio interesse.
Si fa presente che in alcuni Paesi esteri (in particolare Bulgaria, Egitto, Macedonia, Romania, Svizzera, Croazia, Tunisia e Turchia), sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee prorogate con timbro. Pertanto, per evitare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto o di nuova carta d'identità.
Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?
FURTO : In caso di furto della carta d'identità, occorre presentare agli sportelli la denuncia di furto resa alle autorità competenti (Commissariato di Polizia, Stazione dei Carabinieri) e un altro documento di riconoscimento.
SMARRIMENTO: In caso di smarrimento, occorre presentare agli sportelli la denuncia di smarrimento che può essere resa, oltre che presso il Commissariato di Polizia e le Stazioni dei Carabinieri.
DETERIORAMENTO: In caso di deterioramento della carta d'identità, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto deterioramento del documento e presentare contestualmente il documento originale deteriorato.
RICHIESTA PER CARTA D'IDENTITA' A DOMICILIO: Le persone impossibilitate per gravi motivi di salute a recarsi presso gli uffici comunali, possono fare richiesta di carta d'identità a domicilio. In questo caso, occorre che una persona maggiorenne incaricata si rechi all'anagrafe con tre foto e il documento scaduto o in scadenza della persona interessata. Un incaricato si recherà al domicilio del richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma sul documento stesso.
Qual è la documentazione necessaria?
1 ) Tre foto tessera uguali recenti a capo scoperto.
2 ) Carta di identità scaduta o in scadenza [da presentare per il rinnovo della carta di identità]
3 ) Denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti [da presentare in caso di smarrimento o furto della carta di identità]
4 ) Documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione con foto) [da esibire in caso di furto, smarrimento o distruzione]
5 ) Carta di identità deteriorata [da presentare in caso di deterioramento della carta di identità da allegare alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà]
€ 5.42