
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
€ 5.42
Riferimenti normativi
Decreto Legge 20 gennaio 2012, n. 1
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita. Sostituisce il certificato di nascita e cittadinanza con fotografia che dal 27.05.2011 non viene più rilasciato.
La carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre ha validità tre anni mentre quella rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni ha una validità di cinque anni. La scadenza del documento rilasciato dopo il 10 febbraio 2012 corrisponderà alla data, coincidente con giorno e mese di nascita del minore, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Il minore deve presentarsi agli sportelli accompagnato da un genitore munito di documento di riconoscimento valido.
Qualora si richieda un documento valido per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi all' anagrafe, assieme al minore, per dare il proprio assenso e dichiarare l'assenza di cause ostative all'espatrio. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi all'anagrafe per l'assenso, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento di identità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile supplire a ciò mediante autorizzazione del Giudice Tutelare.
Come previsto dall'art. 40, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 20 gennaio 2012, n. 1 (che ha modificato l'art. 3, comma 2, del R.D. 773/1931), la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Nel caso in cui si tratti di minorenni aventi cittadinanza straniera, la carta d'identità verrà emessa non valida per l'espatrio. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in anagrafe. Il minore dovrà inoltra esibire il permesso di soggiorno valido oppure il permesso di soggiorno scaduto e le ricevute di rinnovo presentate nei termini previsti dalla normativa oppure il nulla osta al ricongiungimento familiare.
PAESI IN CUI E' POSSIBILE ESPATRIARE
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile recarsi con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.mae.it, selezionando il paese di proprio interesse.
ATTENZIONE: Per il minore di anni 14 italiano, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio, è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura - il nome della persona, dell'ente, della compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato.
Nel caso in cui il minore di anni 18 viaggi verso la Croazia, non accompagnato dai genitori/tutori, dovrà portare con sè un atto di assenso all'espatrio contenente i dati personali e la firma degli esercenti la potestà parentale, il motivo e la durata del soggiorno, il periodo di validità dell'atto di assenso e i dati dell'accompagnatore del minore. L'atto di assenso dovrà essere autenticato presso il Comune di residenza.
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15 del 2011, suggerisce l'opportunità di munirsi di un certificato di nascita con indicazione della maternità e della paternità da esibire in caso di richiesta da parte delle autorità di frontiera, anche nel caso in cui il minore di 14 anni viaggi accompagnato da un genitore.
Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?
FURTO : In caso di furto della carta d'identità, occorre presentare agli sportelli la denuncia di furto resa alle autorità competenti (Commissariato di Polizia, Stazione dei Carabinieri) e un altro documento di riconoscimento.
SMARRIMENTO: In caso di smarrimento, occorre presentare agli sportelli la denuncia di smarrimento che può essere resa, oltre che presso il Commissariato di Polizia e le Stazioni dei Carabinieri.
DETERIORAMENTO: In caso di deterioramento della carta d'identità, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto deterioramento del documento e presentare contestualmente il documento originale deteriorato.
RICHIESTA PER CARTA D'IDENTITA' A DOMICILIO: Le persone impossibilitate per gravi motivi di salute a recarsi presso gli uffici comunali, possono fare richiesta di carta d'identità a domicilio. In questo caso, occorre che una persona maggiorenne incaricata si rechi all'anagrafe con tre foto e il documento scaduto o in scadenza della persona interessata. Un incaricato si recherà al domicilio del richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma sul documento stesso.
Qual è la documentazione necessaria?
1 ) Tre foto tessera ugualii a capo scoperto.
2 ) Titolo di soggiorno [Per minori extra-UE - permesso di soggiorno in corso di validità; oppure, permesso di soggiorno scaduto, in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo presentata entro sessanta giorni dalla data di scadenza del permesso precedente; oppure, contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo stesso Sportello Unico e ricevuta della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno; oppure, contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e ricevuta della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario con mansioni di badante o colf in emersione dal lavoro clandestino in possesso di; oppure, nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione e passaporto con visto d’ingresso per ricongiungimento.]
3 ) Carta di identità scaduta o in scadenza [da presentare per il rinnovo della carta di identità]
4 ) Denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti [da esibire in caso di smarrimento o furto della carta di identità.]
5 ) Documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione con foto) [da presentare in caso di furto, smarrimento o distruzione.]
6 ) Assenso dei genitori/tutore e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei testimoni attestante l’identità del richiedente [da presentare in caso l’interessato che richiede la carta d’identità valida per l’espatrio è minorenne, oppure, persona sottoposta a tutela, oppure, persona sprovvista di documento di riconoscimento.]
7 ) Autorizzazione eventuale del Giudice Tutelare [da presentare qualora sia necessario il modulo di assenso di entrambi i genitori per l’espatrio del figlio minorenne e qualora uno dei genitori neghi il proprio assenso.]
8 ) Carta di identità deteriorata [da presentare in caso di deterioramento della carta di identità]
€ 5.42
Decreto Legge 20 gennaio 2012, n. 1