Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ICI

Responsabile di procedimento: Turriziani Mauro
Responsabile di provvedimento: Giannotti Vincenzo

Uffici responsabili

Tributi Entrate

Descrizione

Nota informativa per il Contribuente
Chi è non obbligato al pagamento dell’ICI

A DECORRERE DALL’ANNO 2008 E FINO ALL'ANNO 2011 COMPRESO È ESCLUSA DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , DI CUI AL D.LGS 30 DICEMBRE N. 504 DEL 1992, L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9 PER LE QUALI CONTINUA AD APPLICARSI LA DETRAZIONE PREVISTA DALL’ART. 8, COMMI 2 E 3, DEL CITATO DECRETO N. 504 DEL 1992. L’ESENZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE, DA INTENDERSI QUELLA IN CUI IL PROPRIETARIO O IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI GODIMENTO, ANCHE SE IN QUOTA PARTE, DELL’ABITAZIONE, VI STABILISCA LA RESIDENZA ANAGRAFICA E LA EFFETTIVA STABILE DIMORA, SI ESTENDE ALLE PERTINENZE, ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO A CONDIZIONE CHE QUESTA SIA DUREVOLMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ASSERVITA ALLA PREDETTA ABITAZIONE. A TALI FINI, SI CONSIDERANO PERTINENZE LE UNITÀ IMMOBILIARI ISCRITTE NELLA CATEGORIA CATASTALE C2, C6 E C7, LIMITATAMENTE AD UNA SOLA DI CIASCUNA CATEGORIA.

AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SI CONSIDERA DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CON APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE, L’UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O USUFRUTTO, IN ITALIA DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA.
Chi è obbligato al pagamento dell’ICI

L’imposta è dovuta dalla persone fisiche e dalle società di ogni tipo, società e enti equiparati esteri, gruppi europei di interesse economico che risultino proprietari di immobili non adibiti a prima abitazione (fabbricati e aree fabbricabili), o titolari sugli stessi di diritti reali di usufrutto,
abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 c.c. a seguito di successione), uso, enfiteusi, superficie. È soggetto passivo, altresì, il locatario dell’immobile concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing). L’imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all’estero. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il Concessionario.
LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Per la determinazione dell’imposta da versare è necessario prima di tutto determinare la base imponibile che per il comune di Frosinone, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs nr. 504/1992, è costituita dal valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili . A titolo esemplificativo per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell’anno in corso, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti: 100 per le categorie: A,,C (escluse le categorie A/10 e C/1); 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati di categorie D che privi di rendita definitiva sono posseduti da società o imprese); 34 per la categoria C/1e 140 per le categorieB. Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando sulla stessa l’aliquota prevista per la tipologia d’immobile soggetto ad ici e provvedendo, nel caso in cui se ne avesse diritto, ad operare la riduzione d’imposta (ex immobile inagibile). Per le aree edificabili, invece, è necessario applicare i valori deliberati con atto della Giunta Comunale n. 131 del 16-03-2009, consultabili sul sito www.comune.frosinone.it , che moltiplicati per la superficie del terreno consentono la determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota ordinaria ai fini della quantificazione dell’importo a tale titolo dovuto. Per l’anno 2009 con atto del Consiglio comunale nr. 21 del 30/03/2009 sono state approvate le seguenti aliquote:
ALIQUOTE

7 PER MILLE - ALIQUOTA ORDINARIA
4 PER MILLE - UNITÀ ABITATIVE LOCATE AI SENSI DELLA LEGGE NR. 431 DEL 1998 ART.2 - COMMA 3 - "CANONI CONCORDATI"

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Approvato con Delibera C.C. n.18 del 30/03/2009

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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Recapiti e contatti
Piazza VI Dicembre - Palazzo Comunale - 03100 Frosinone (FR)
PEC pec@pec.comune.frosinone.it
Centralino +39.0775.2651
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