Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

TARSU

Responsabile di procedimento: Turriziani Mauro
Responsabile di provvedimento: Giannotti Vincenzo

Uffici responsabili

Tributi Entrate

Descrizione

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La tassa rifiuti solidi ed urbani è dovuta da tutti i soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte site nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, nel quale è svolto il servizio di raccolta rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per l’applicazione della tassa i locali e le aree utilizzate o potenzialmente utilizzabili sono divise in categorie omogenee e ad ogni attività corrisponde un’unica tariffa in relazione a quella esercitata dal soggetto passivo. Su sito istituzionale del Comune sono consultabili le tariffe approvate per l’anno in corso, il regolamento di applicazione della tassa e di svolgimento del servizio, utili per verificare la possibilità di usufruire di agevolazioni o riduzioni tariffarie, di esenzioni, ovvero per adempiere correttamente agli obblighi tributari.

Nell’ipotesi in cui i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identificano, in base alla loro destinazione d’uso, con la classificazione in categorie prevista, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali uffici, spogliatoi, mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all’esercizio di un’attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all’intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

Nel caso, infine, di un unico insediamento dove si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando, a ciascuna di dette attività, la corrispondente voce di tariffa.

Chi contattare

Personale da contattare: Cimini Maria Teresa, Gelfusa Arduina
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Regolamenti per il procedimento

Approvato con Delibera C.C. n.92 del 12/10/1999 modificato con Delibera C.C. n.13/2000 e n.25/2009

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1
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