Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO e ACCESSO GENERALIZZATO
I Dirigenti di Settore sono i Responsabili del procedimento per tutte le istanze di accesso civico e accesso generalizzato pervenute a questo Comune.
L’istanza, pervenuta per via telematica o cartacea, dovrà essere assegnata, dunque, al Dirigente del Settore comunale competente che, a sua volta, mantenendone comunque la responsabilità, potrà trasmetterla ad altro dipendente comunale, individuato all’interno dello stesso Settore,che curerà l’attività istruttoria della istanza medesima e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
Tutte le richieste di accesso pervenute dovranno essere registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Dirigenti, al RPCT e all’OIV, da pubblicarsi sul sito web del comune –“Sezione Amministrazione Trasparente”.
Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.
Il RPCT, nel caso di istanze di accesso civico, a norma dell’articolo 43, comma 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all’Ufficio Disciplina del Comune ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell’Amministrazione e all’OIV ai fini dell’attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito istituzionale del Comune nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente del Settore, quale responsabile del procedimento, comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Il Segretario Generale, d’intesa con il Responsabile della prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (RPCT), qualora non siano la stessa persona, è responsabile della gestione delle attività comunali di Amministrazione Trasparente e ha il potere sostitutivo per ogni richiesta di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale, in caso di inerzia dei Responsabili dei procedimenti così come individuati nel presente articolo.
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L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Accesso civico semplice
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L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato
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La tua richiesta è stata respinta?
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Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
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